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ISTRUZIONE: CONTRIBUTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA NON STATALI PARITARIE PER LE SPESE DI GESTIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Approvati i contributi a favore delle scuole dell’infanzia non statali paritarie per le spese di gestione e funzionamento per l’anno scolastico 2022/2023. I beneficiari dei contributi sono i gestori delle scuole dell’infanzia non statali, operanti nel territorio regionale, in possesso del riconoscimento di parità rilasciato dal Ministero dell’Istruzione, purché non abbiano subito revoche totali dei contributi in oggetto nel biennio precedente.

Tra i requisiti di accesso al contributo, oltre al possesso della parità scolastica sarà necessario aver istituito all’avvio dell’anno scolastico sezioni che abbiano un numero di alunni iscritti ben preciso. Per le scuole con più di una sezione, un numero minimo di 15 alunni e un numero massimo pari a 29. Per le scuole composte da un’unica sezione, un numero minimo di 8 alunni ed un numero massimo pari a 29. Per le sezioni frequentate da minori con disabilità certificata un minimo pari a 8 e un massimo pari a 20 alunni.

Con le nuove Linee guida si conferma l’assegnazione di un contributo specifico per il sostegno in favore degli alunni con disabilità certificata per un importo pari a 10 euro per ogni ora di sostegno, introducendo il massimale orario di 975 ore annue.

Si conferma anche l’assegnazione di un contributo specifico per la copertura del canone di locazione dei locali scolastici purché il contratto di locazione non sia stipulato con parenti e affini dei gestori della scuola fino al secondo grado. Per la prima sezione viene riconosciuto un contributo pari a 12 mila euro. Mentre per ogni sezione ulteriore alla prima viene erogato un contributo di 6 mila euro. Questo contributo Questo contributo per le spese di affitto dei locali non potrà superare il limite massimo del 75% del canone annuo, stabilito nel contratto di locazione regolarmente registrato.

É riconosciuto inoltre un contributo per l’abbattimento totale delle rette a carico delle famiglie per l’iscrizione e per la frequenza di ciascun alunno iscritto presso le scuole dell’infanzia paritarie ubicate in Comuni privi di altre scuole dell’infanzia statali e paritarie, senza alcun limite di Isee.

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